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STATUTO
TITOLO
I : Costituzione-
Sede - Durata
Art.1
- E' costituita l'Associazione denominata MARANATHA "Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale"
Art.2 - L'Associazione ha sede legale a Formia (LT), alla
via Don Luigi Sturzo, n°71, e potrà istituire o chiudere sedi
secondarie o sezioni staccate anche in altre città mediante delibera
del Consiglio direttivo.
Art.3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
TITOLO
II: Descrizione
Art.4
- "MARANATHA " è una libera associazione di fatto, apartitica,
apolitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo
I, Capo III, art.36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n.460
del 4 Dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.
TITOLO
III: Finalità
Art.5
- L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto esclusivo
l'elaborazione, e la realizzazione di progetti di solidarietà
sociale, tra cui la creazione di una rete sociale di relazioni
e interventi di supporto alle persone svantaggiate ed appartenenti
a comunità estere, tale da accrescere il generale livello della
qualità della vita, prevalentemente, nel territorio della Regione
Lazio in cui opera, all'interno dei servizi offerti dal terzo
settore non profit.
Art.6 - L'Associazione svolge attività nei seguenti settori:
1) Assistenza sociale e socio sanitaria;
2) Promozione e diffusione della cultura della solidarietà e pratica
della beneficenza a favore di persone ed Enti impegnati in azioni
di recupero e di sostegno a soggetti svantaggiati;
3) Istruzione;
4) Formazione;
5) Promozione, pratica e diffusione delle attività sportive dilettantistiche,
affinché l'attività sportiva di base, promovendo occasioni di
socialità, possa costituire un efficace strumento di recupero
sociale;
6) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico;
7) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
8) Promozione, sviluppo e diffusione della scienza,dell'arte e
della cultura in tutti i loro momenti,aspetti e finalità.
9) Promozione della cultura del diritto e tutela dei diritti civili,
in particolare dei minori, oltre che operare per il raggiungimento
delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art.7 - L'Associazione in particolare si propone di:
a) Prestare assistenza sociale e socio-sanitaria, anche a domicilio,
a favore di persone svantaggiate, al fine di provvedere al loro
mantenimento e pieno inserimento nella società, nell'ambito dell'attuazione
dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui
e dei gruppi, somministrando loro vitto, confezionando pasti,
costruendo alloggi, prestando cure mediche ed interventi di recupero
e prevenzione psico-sociale sul territorio;
b) Contribuire, attraverso l'uso prioritario di studi, ricerche
ed interventi nel sociale, al cambiamento culturale in tema di
servizi di gioco per l'assistenza ai minori potenzialmente a rischio
di disagio ambientale e psicologico (traumi, sintomi di abbandono,
disturbi d'ansia, nevrosi fobiche, ecc) avendo cura dei diritti
e delle opportunità per i bambini, gli adolescenti ed i giovani.
Attività perseguite dall'Associazione, sono, tra le altre, l'ideazione
e la creazione di vari servizi: la ludoteca, il ludobus, l'animazione
ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, la biblioteca
per i piccoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali,
la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio
di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre
scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione
dei genitori.
c) Promuovere il turismo sociale e culturale, con particolare
riferimento ai giovani svantaggiati o a coloro che non possono
permettersi di viaggiare e divertirsi, come gli anziani, i portatori
di handicaps e i disagiati psichici e gli appartenenti a comunità
estere;
d) Garantire istruzione e formazione rivolta ai soggetti utenti,
in integrazione con gli anziani e la realtà sociale, per valorizzarne
le capacità e le potenzialità di reinserimento, per conseguire
la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la parità di
opportunità tra uomini e donne, l'apprendimento all'uso dei servizi
sociali e la comprensione del funzionamento delle strutture pubbliche,
al fine di promuovere l'educazione civica e il rispetto reciproco,
nell'ambito della cultura multietnica, multireligiosa e pacifista
e della solidarietà tra i popoli;
e) Incentivare l'istruzione e la formazione rivolta agli operatori
per perseguire la loro qualificazione e il loro aggiornamento,
comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo
e dalla Regione Lazio;
f) Promuovere lo sport per l'incremento della pratica motoria,
l'educazione del corpo e la promozione della salute, anche attraverso
l'istituzione di squadre e l'organizzazione e partecipazione a
gare, campionati, giochi, ecc,
g) Promuovere l'arte e affermare il diritto all'educazione ed
alla formazione culturale permanente, comprese la tutela, la valorizzazione
e la protezione delle risorse ambientali, compreso il riciclaggio,
ma non la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e del patrimonio
storico ed artistico, con particolare riguardo all'attività teatrale,
artistico-espressiva, musicale;
h) Promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura
ed il delicato equilibrio che deve presiedere all' utilizzo delle
risorse da parte dell'uomo da un lato, ed i diritti del pianeta
inteso come totalità di flora, fauna ed ambiente climatico e geologico
dall'altro;
i) Promuovere ed incentivare con le istituzioni scolastiche preposte
l'educazione ambientale attraverso giornate sportivo-ecologiche
atte al recupero ambientale di spiagge, giardini, boschi, corsi
e specchi d'acqua, piazze, ecc, al fine di coinvolgere ed educare
il mondo scolastico ad una migliore armonizzazione con gli elementi
naturali; particolare attenzione verrà rivolta alle tematiche-sport
ambiente promovendo corsi di formazione.
j) Tutelare i diritti civili ed attuare iniziative volte alla
lotta alla tossicodipendenza, al tabagismo ed all'alcolismo;
k) Operare a sostegno dei servizi che svolgono attività sociale
a tutela dei minori;
l) Promuovere la beneficenza a favore di persone svantaggiate,
perché malate, o comunque in difficoltà, anche economica, ed a
favore delle scuole o di altri enti non profit;
m) collaborare con Organizzazioni di solidarietà internazionali
per la formazione e la gestione di progetti di solidarietà sociali,
culturali ed economici;
n) Raccogliere aiuti per le popolazioni del terzo mondo, in collaborazione
con enti, associazioni e singole persone interessate a collaborare
alle iniziative intraprese; con la finalità di attuare il principio
di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti,
anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali,
territoriali e culturali, promovendo lo sviluppo della democrazia
e della persona umana, con l'obiettivo del superamento di tutte
le forme di disagio sociale.
L'Associazione potrà comunque per lo svolgimento dei suddetti
indirizzi operativi, stipulare convenzioni ed accordi di qualunque
genere e/o partecipare a società strumentali, organismi ed enti
a carattere nazionale, regionale e locale
TITOLO
IV: Sezioni
Art.8
- Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione.
è tuttavia strutturata ed articolata in sezioni o comitati scientifici
e/o culturali,
Le Sezioni di Lavoro non sono da considerarsi strutture autonome,
ma autentici settori o gruppi di lavoro del Sodalizio, senza autonomia
decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione
delle volontà dell'Assemblea dei soci.
Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti
da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea
Sociale stessa.
Art.9 - Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico
delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente
dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia)
o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica,
con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente
dal Consiglio direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile
in ogni momento.
Art.10 - Ogni Sezione di Lavoro ha un proprio logo, ma
deve recare sempre nel documento la dicitura: " Sezione di Lavoro
dell'Associazione Maranatha Ente operante nella categoria O.N.L.U.S.
TITOLO
V : Soci
Art.11
- L'Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri
che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto
e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo. L'ammissione
è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda del richiedente.
Art.12 -La partecipazione alla vita associativa non potrà
essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di
voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio
voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi dell'Associazione.
Art.13 - I soci si dividono in:
a) Promotori: sono i firmatari dell'Atto costitutivo;
b) Ordinari: sono le persone che aderiscono all'Associazione condividendone
gli scopi e le finalità, contribuendo al suo sostegno e alla sua
crescita attraverso il versamento della quota associativa, determinata
annualmente dal Consiglio direttivo. L'adesione, previo versamento
della quota associativa, ha effetto dopo l'accettazione insindacabile
da parte della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo
e verrà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è
determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile. L'ammissione
definitiva verrà comunicata al socio tramite lettera.
c) Operatori: coloro ammessi con tale qualifica e che sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. Laureati o diplomati in scienze mediche, naturali, umane o
sociali;
b. Ministri di culto e appartenenti ad ordini religiosi di qualunque
professione di fede;
c. Operatori sanitari, sportivi, socio-ambientali, animatori ed
educatori in possesso di attestati comprovanti la frequenza degli
specifici corsi di formazione; volontari che abbiano frequentato
corsi di formazione di base, promossi dall'Associazione stessa
o da altri Enti.
Ad ogni socio operatore verrà rilasciata una tessera personale
con fotografia e qualifica dell'attività svolta nell'Associazione,
da esibire durante l'espletamento delle proprie attività. L'Associazione
provvederà inoltre ad assicurare i propri soci operatori per la
responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento
del loro operato.
d) Oblatori: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo
alle persone o Enti in riconoscimento delle liberalità effettuate
nei confronti dell'Associazione;
e) Magister: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio direttivo
alle persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul
perseguimento degli scopi e/o sulla vita sociale dell'Associazione,
apportandovi notevoli contributi sia umani che di prestigio. Detti
soci sono esentati dal versamento della quota associativa.
TITOLO
VI : Recesso ed Esclusione
Art.14
- La qualifica di socio si perde:
d) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto
al Consiglio direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento;
e) per decesso del socio;
f) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai
due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dall'adunanza il
socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo
della dignità o degli scopi dell'Associazione;
g) per omissione del versamento della quota associativa annuale,
con decorrenza dall'anno successivo a quello non versato.
Art.15 - A carico degli associati il Consiglio direttivo
può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali
a tempo determinato;
3) la radiazione.
TITOLO
VII : Organi sociali
Art.16
- Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente.
TITOLO
VIII : Assemblee
Art.17
- L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e
le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente
statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti
o astenuti dal voto.
Art.18 - L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente
quando interviene, in prima convocazione metà più uno dei soci,
e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;
essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art.19 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a. approvare il rendiconto gestionale;
b. nominare i membri del Consiglio direttivo;
c. approvare il programma ed il piano annuale delle attività associative,
culturali e formative;
d. deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa
sottoposta da Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato
per legge o per statuto.
Art.20 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
b) sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni
dell'Associazione;
c) sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione
secondo le disposizioni del presente statuto;
d) sul trasferimento della sede dell'Associazione;
e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Art.21 - Essa si costituisce validamente quando intervengono
in prima convocazione la maggioranza dei soci, e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità
prescinde dal numero dei presenti:
Per la validità della delibera di cui alla lett. c), occorre il
voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto
di voto .
Art.22 - L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in
altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione
viene effettuata dal Consiglio direttivo o per esso dal suo Presidente
non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio direttivo
riterrà adeguata:
1. comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito
invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
2. affissione nella sede sociale di apposito invito medesimo contenuto
di cui al punto precedente.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi
la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno
un terzo dei soci.
Art.23 - L'Assemblea nomina il Presidente, il quale constata
la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei
singoli soci.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati,
con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse
modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
TITOLO
IX: Consiglio Direttivo
Art.24
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un
minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque indipendentemente
dal numero dei soci.
I membri del Consiglio direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea
tra i suoi componenti, durano in carica per quattro anni e sono
rieleggibili.
Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima
riunione utile il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione
con il più votato tra i non eletti.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su
richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce validamente quando è presente
la maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal
Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di
età dei presenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero
dei presenti e comunque, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Art.25 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
In particolare esso procede:
a) ad eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato,
il Presidente, Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito
dal presente articolo;
b) alla redazione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla
loro presentazione all'Assemblea;
c) alla predisposizione del regolamento interno ed alle sue modifiche;
d) alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
e) alla revisione degli elenchi dei soci;
f) a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione
di nuovi soci;
g) designare i propri rappresentanti nei vari Enti ed organismi
che operano in settori analoghi;
h) alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di
attuazione delle iniziative promosse ed indette in diretta attuazione
delle finalità istituzionali;
i) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo
le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Art.26 - Il Presidente del Consiglio direttivo svolge le
seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in
ogni grado e tipo di giurisdizione;
b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio,
può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del
Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli
atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art.27 - Al Segretario competono le seguenti funzioni:
a) su delega del presidente e con l'approvazione del Consiglio
Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri
dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:
c) coadiuva il presidente ed è responsabile della redazione e
della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio
direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente;
d) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse
alla vita dell'Associazione;
e) cura i rapporti dell'Associazione con gli Enti e gli uffici
pubblici e privati;
f) coordina e armonizza l'operato dei diversi organi;
g) dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con
funzioni prevalentemente tecnico-operative.
Art.28 - L'Economo Cassiere è responsabile della tenuta
dei libri contabili e redige la relazione annuale; per l'esercizio
di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne
di provata competenza, previa delibera del Consiglio direttivo.
Art.29 - Tutte le cariche associative sono gratuite nel
rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.
Art.30 - L'Associazione ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti,
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento
degli scopi associativi.
TITOLO
X: Elezioni sociali
Art.31
- Trenta giorni prima della scadenza del mandato,il Presidente
nomina la Commissione Elettorale (due membri che formeranno anche
il seggio elettorale) e indice nuove elezioni,che saranno tenute
nella Sede Sociale.
Le votazioni sono a scrutinio segreto A parità di voti si torna
al ballottaggio entro tre giorni.
TITOLO
XI: Risorse economiche
Art.32
- Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi istituzionali
e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione
saranno costituite da:
1. beni mobili e immobili;
2. contributi;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi e convenzioni;
5. proventi;
6. dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente;
7. ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti,
sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione
di questi, in armonia con le finalità istituzionali
Art.33 - Tutte le quote associative non sono trasmissibili
né rivalutabili.
Art.34 - E' vietata, durante la vita dell'Associazione,
la distribuzione , anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima struttura unitaria.
Art.35 - L'Associazione dovrà impiegare gli utili o avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO
XII: Esercizi sociali
Art.36
- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno,
e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto gestionale
che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura.
Il Rendiconto annuale deve far riferimento alla situazione economica
e finanziaria dell'Associazione e deve essere reso noto a tutti
gli associati, nel rispetto del principio della trasparenza.
TITOLO
XIII: Controversie
Art.37
- Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione,
comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità
del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del
giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio
di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna
delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri
due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U.
di Gaeta, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure
ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge.
Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. C.p.c.
per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
TITOLO
XIV: Scioglimento
Art.38
- Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione
si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili
i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio
sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio direttivo
propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno
o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali
compensi.
Art.39 - Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione
dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta
del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente
devoluto ad altre organizzazioni, Onlus o a fini di utilità sociale,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione
imposta per legge.
TITOLO
XV: Disposizioni Generali
Art.40
- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti
interni elaborati a cura del Consiglio direttivo e d approvati
dall'Assemblea dei soci.
TITOLO
XVI: Norme di chiusura
Art.41
- Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto
valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il presente Statuto, che si compone di n. 19 facciate e fin qui
della presente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.
27-bis D.P.R. n.642/72, così come integrato dall'art.17 D.Lgs.
460/97.
Formia (Lt) lì, 10 giugno 2001
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