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STATUTO

TI
TOLO I : Costituzione- Sede - Durata

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata MARANATHA "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
Art.2 - L'Associazione ha sede legale a Formia (LT), alla via Don Luigi Sturzo, n°71, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni staccate anche in altre città mediante delibera del Consiglio direttivo.
Art.3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II: Descrizione

Art.4 - "MARANATHA " è una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art.36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n.460 del 4 Dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

TITOLO III: Finalità

Art.5 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto esclusivo l'elaborazione, e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui la creazione di una rete sociale di relazioni e interventi di supporto alle persone svantaggiate ed appartenenti a comunità estere, tale da accrescere il generale livello della qualità della vita, prevalentemente, nel territorio della Regione Lazio in cui opera, all'interno dei servizi offerti dal terzo settore non profit.
Art.6 - L'Associazione svolge attività nei seguenti settori:
1) Assistenza sociale e socio sanitaria;
2) Promozione e diffusione della cultura della solidarietà e pratica della beneficenza a favore di persone ed Enti impegnati in azioni di recupero e di sostegno a soggetti svantaggiati;
3) Istruzione;
4) Formazione;
5) Promozione, pratica e diffusione delle attività sportive dilettantistiche, affinché l'attività sportiva di base, promovendo occasioni di socialità, possa costituire un efficace strumento di recupero sociale;
6) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
7) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
8) Promozione, sviluppo e diffusione della scienza,dell'arte e della cultura in tutti i loro momenti,aspetti e finalità.
9) Promozione della cultura del diritto e tutela dei diritti civili, in particolare dei minori, oltre che operare per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art.7 - L'Associazione in particolare si propone di:
a) Prestare assistenza sociale e socio-sanitaria, anche a domicilio, a favore di persone svantaggiate, al fine di provvedere al loro mantenimento e pieno inserimento nella società, nell'ambito dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, somministrando loro vitto, confezionando pasti, costruendo alloggi, prestando cure mediche ed interventi di recupero e prevenzione psico-sociale sul territorio;
b) Contribuire, attraverso l'uso prioritario di studi, ricerche ed interventi nel sociale, al cambiamento culturale in tema di servizi di gioco per l'assistenza ai minori potenzialmente a rischio di disagio ambientale e psicologico (traumi, sintomi di abbandono, disturbi d'ansia, nevrosi fobiche, ecc) avendo cura dei diritti e delle opportunità per i bambini, gli adolescenti ed i giovani. Attività perseguite dall'Associazione, sono, tra le altre, l'ideazione e la creazione di vari servizi: la ludoteca, il ludobus, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, la biblioteca per i piccoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.
c) Promuovere il turismo sociale e culturale, con particolare riferimento ai giovani svantaggiati o a coloro che non possono permettersi di viaggiare e divertirsi, come gli anziani, i portatori di handicaps e i disagiati psichici e gli appartenenti a comunità estere;
d) Garantire istruzione e formazione rivolta ai soggetti utenti, in integrazione con gli anziani e la realtà sociale, per valorizzarne le capacità e le potenzialità di reinserimento, per conseguire la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la parità di opportunità tra uomini e donne, l'apprendimento all'uso dei servizi sociali e la comprensione del funzionamento delle strutture pubbliche, al fine di promuovere l'educazione civica e il rispetto reciproco, nell'ambito della cultura multietnica, multireligiosa e pacifista e della solidarietà tra i popoli;
e) Incentivare l'istruzione e la formazione rivolta agli operatori per perseguire la loro qualificazione e il loro aggiornamento, comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio;
f) Promuovere lo sport per l'incremento della pratica motoria, l'educazione del corpo e la promozione della salute, anche attraverso l'istituzione di squadre e l'organizzazione e partecipazione a gare, campionati, giochi, ecc,
g) Promuovere l'arte e affermare il diritto all'educazione ed alla formazione culturale permanente, comprese la tutela, la valorizzazione e la protezione delle risorse ambientali, compreso il riciclaggio, ma non la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e del patrimonio storico ed artistico, con particolare riguardo all'attività teatrale, artistico-espressiva, musicale;
h) Promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura ed il delicato equilibrio che deve presiedere all' utilizzo delle risorse da parte dell'uomo da un lato, ed i diritti del pianeta inteso come totalità di flora, fauna ed ambiente climatico e geologico dall'altro;
i) Promuovere ed incentivare con le istituzioni scolastiche preposte l'educazione ambientale attraverso giornate sportivo-ecologiche atte al recupero ambientale di spiagge, giardini, boschi, corsi e specchi d'acqua, piazze, ecc, al fine di coinvolgere ed educare il mondo scolastico ad una migliore armonizzazione con gli elementi naturali; particolare attenzione verrà rivolta alle tematiche-sport ambiente promovendo corsi di formazione.
j) Tutelare i diritti civili ed attuare iniziative volte alla lotta alla tossicodipendenza, al tabagismo ed all'alcolismo;
k) Operare a sostegno dei servizi che svolgono attività sociale a tutela dei minori;
l) Promuovere la beneficenza a favore di persone svantaggiate, perché malate, o comunque in difficoltà, anche economica, ed a favore delle scuole o di altri enti non profit;
m) collaborare con Organizzazioni di solidarietà internazionali per la formazione e la gestione di progetti di solidarietà sociali, culturali ed economici;
n) Raccogliere aiuti per le popolazioni del terzo mondo, in collaborazione con enti, associazioni e singole persone interessate a collaborare alle iniziative intraprese; con la finalità di attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali, promovendo lo sviluppo della democrazia e della persona umana, con l'obiettivo del superamento di tutte le forme di disagio sociale.
L'Associazione potrà comunque per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, stipulare convenzioni ed accordi di qualunque genere e/o partecipare a società strumentali, organismi ed enti a carattere nazionale, regionale e locale

TITOLO IV: Sezioni

Art.8 - Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione. è tuttavia strutturata ed articolata in sezioni o comitati scientifici e/o culturali,
Le Sezioni di Lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o gruppi di lavoro del Sodalizio, senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea dei soci.
Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea Sociale stessa.
Art.9 - Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica, con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente dal Consiglio direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile in ogni momento.
Art.10 - Ogni Sezione di Lavoro ha un proprio logo, ma deve recare sempre nel documento la dicitura: " Sezione di Lavoro dell'Associazione Maranatha Ente operante nella categoria O.N.L.U.S.

TITOLO V : Soci

Art.11 - L'Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda del richiedente.
Art.12 -La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
Art.13 - I soci si dividono in:
a) Promotori: sono i firmatari dell'Atto costitutivo;
b) Ordinari: sono le persone che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e le finalità, contribuendo al suo sostegno e alla sua crescita attraverso il versamento della quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio direttivo. L'adesione, previo versamento della quota associativa, ha effetto dopo l'accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e verrà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile. L'ammissione definitiva verrà comunicata al socio tramite lettera.
c) Operatori: coloro ammessi con tale qualifica e che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. Laureati o diplomati in scienze mediche, naturali, umane o sociali;
b. Ministri di culto e appartenenti ad ordini religiosi di qualunque professione di fede;
c. Operatori sanitari, sportivi, socio-ambientali, animatori ed educatori in possesso di attestati comprovanti la frequenza degli specifici corsi di formazione; volontari che abbiano frequentato corsi di formazione di base, promossi dall'Associazione stessa o da altri Enti.
Ad ogni socio operatore verrà rilasciata una tessera personale con fotografia e qualifica dell'attività svolta nell'Associazione, da esibire durante l'espletamento delle proprie attività. L'Associazione provvederà inoltre ad assicurare i propri soci operatori per la responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento del loro operato.
d) Oblatori: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o Enti in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione;
e) Magister: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio direttivo alle persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul perseguimento degli scopi e/o sulla vita sociale dell'Associazione, apportandovi notevoli contributi sia umani che di prestigio. Detti soci sono esentati dal versamento della quota associativa.

TITOLO VI : Recesso ed Esclusione

Art.14 - La qualifica di socio si perde:
d) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento;
e) per decesso del socio;
f) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dall'adunanza il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo della dignità o degli scopi dell'Associazione;
g) per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall'anno successivo a quello non versato.
Art.15 - A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
3) la radiazione.

TITOLO VII : Organi sociali

Art.16 - Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente.

TITOLO VIII : Assemblee

Art.17 - L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.18 - L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art.19 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a. approvare il rendiconto gestionale;
b. nominare i membri del Consiglio direttivo;
c. approvare il programma ed il piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
d. deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta da Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Art.20 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
b) sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni dell'Associazione;
c) sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione secondo le disposizioni del presente statuto;
d) sul trasferimento della sede dell'Associazione;
e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Art.21 - Essa si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti:
Per la validità della delibera di cui alla lett. c), occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto .
Art.22 - L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio direttivo riterrà adeguata:
1. comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
2. affissione nella sede sociale di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
Art.23 - L'Assemblea nomina il Presidente, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

TITOLO IX: Consiglio Direttivo

Art.24 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque indipendentemente dal numero dei soci.
I membri del Consiglio direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti e comunque, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.25 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
In particolare esso procede:
a) ad eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
b) alla redazione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all'Assemblea;
c) alla predisposizione del regolamento interno ed alle sue modifiche;
d) alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
e) alla revisione degli elenchi dei soci;
f) a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
g) designare i propri rappresentanti nei vari Enti ed organismi che operano in settori analoghi;
h) alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative promosse ed indette in diretta attuazione delle finalità istituzionali;
i) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Art.26 - Il Presidente del Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art.27 - Al Segretario competono le seguenti funzioni:
a) su delega del presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:
c) coadiuva il presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente;
d) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
e) cura i rapporti dell'Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;
f) coordina e armonizza l'operato dei diversi organi;
g) dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative.
Art.28 - L'Economo Cassiere è responsabile della tenuta dei libri contabili e redige la relazione annuale; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza, previa delibera del Consiglio direttivo.
Art.29 - Tutte le cariche associative sono gratuite nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.
Art.30 - L'Associazione ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO X: Elezioni sociali

Art.31 - Trenta giorni prima della scadenza del mandato,il Presidente nomina la Commissione Elettorale (due membri che formeranno anche il seggio elettorale) e indice nuove elezioni,che saranno tenute nella Sede Sociale.
Le votazioni sono a scrutinio segreto A parità di voti si torna al ballottaggio entro tre giorni.

TITOLO XI: Risorse economiche

Art.32 - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi istituzionali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:
1. beni mobili e immobili;
2. contributi;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi e convenzioni;
5. proventi;
6. dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
7. ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali
Art.33 - Tutte le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art.34 - E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione , anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Art.35 - L'Associazione dovrà impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XII: Esercizi sociali

Art.36 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto gestionale che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.
Il Rendiconto annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati, nel rispetto del principio della trasparenza.

TITOLO XIII: Controversie

Art.37 - Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U. di Gaeta, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge.
Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. C.p.c. per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

TITOLO XIV: Scioglimento

Art.38 - Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio direttivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Art.39 - Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO XV: Disposizioni Generali

Art.40 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio direttivo e d approvati dall'Assemblea dei soci.

TITOLO XVI: Norme di chiusura

Art.41 - Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il presente Statuto, che si compone di n. 19 facciate e fin qui della presente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n.642/72, così come integrato dall'art.17 D.Lgs. 460/97.
Formia (Lt) lì, 10 giugno 2001